Fondo Salute Sempre: apertura della campagna di adesione per i familiari degli iscritti

C’è tempo fino al 29 febbraio per partecipare alla Campagna di adesione 2024 per i Familiari degli iscritti a Salute Sempre e per i Pensionati di settore

Il Fondo Salute Sempre, nel proseguire la collaborazione con UniSalute per la gestione della polizza sanitaria, ha comunicato ai propri iscritti che sarà possibile inviare il modulo di adesione online per iscrivere i propri familiari al Fondo fino al 29 febbraio 2024

Il contributo annuo per l’estensione ammonta a 90,00 euro per ciascun familiare. Per procedere con l’adesione sarà sufficiente inserire i dati dei familiari come da stato di famiglia sul sito del Fondo e seguire le istruzioni. In caso di conclusione dell’adesione con relativo pagamento non sarà più possibile apportare alcuna modifica in un momento successivo.
Si ricorda che la copertura è annuale, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025, e che per stato di famiglia si intende:
– coniuge non fiscalmente a carico/convivente more uxorio;
– figli minorenni;
– figli fiscalmente a carico fino ai 26 anni;
– i figli con un grado di invalidità superiore al 66%. 

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, le istruzioni amministrative

Fornite le indicazioni per l’applicazione della misura e in materia di regime contributivo per la categoria interessata (INPS, circolare 3 gennaio 2024, n. 2).

L’INPS ha comunicato le istruzioni amministrative in materia di indennità di discontinuità, introdotta dal D.Lgs. n. 175/2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024, a favore dei lavoratori autonomi e subordinati iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, nonché le indicazioni amministrative in materia di regime contributivo per la categoria di lavoratori interessata. 

La circolare in commento riepiloga le figure dei destinatari dell’indennità (lavoratori autonomi compresi i co.co.co, subordinati a tempo determinato e intermittenti) e i requisiti richiesti, già illustrati con il messaggio INPS n. 4332.

L’indennità di discontinuità prevista dal citato D.Lgs. n. 175/2023 è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello  spettacolo nell’anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. La misura giornaliera è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione ed è finanziata dal 1° gennaio 2024 con un contributo a carico del datore di  lavoro o committente con aliquota pari all’1% dell’imponibile
contributivo, nonché un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione  lavoratori dello  spettacolo, pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo. L’indennità è corrisposta in unica soluzione nella  misura del 60% del valore calcolato. 

Inoltre, i lavoratori percettori dell’indennità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato  del lavoro, devono partecipare a  percorsi  di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l’utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali. 

La domanda

Per fruire dell’indennità di discontinuità i potenziali beneficiari devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 marzo di ogni anno, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto. Laddove il 30 marzo cada di domenica o di altro giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.

La domanda sarà disponibile dal 15 gennaio 2024, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

Le credenziali di accesso al servizio per la prestazione sono, come al solito, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) o il ricorso al Contact Center dell’INPS o ai patronati.

Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie

Per i periodi di fruizione dell’indennità di discontinuità è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata alla retribuzione di cui all’articolo 3, comma 2 (media delle retribuzioni imponibili relative alle giornate contribuite al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente la presentazione della domanda di indennità) entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l’importo di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo (minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS), del D.Lgs n. 175/2023.

Le giornate riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, calcolate in termini di durata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.Lgs n. 175/2023, sono accreditate figurativamente nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nei limiti dei periodi non coperti da contribuzione a qualsiasi altro titolo e sono utili fino a concorrenza del numero di giornate richieste per il raggiungimento del requisito dell’annualità di contribuzione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.lgs n. 182/1997.

Sull’indennità di discontinuità non competono gli assegni per il nucleo familiare.

Incompatibilità

L’indennità di discontinuità, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs n. 175/2023, non è cumulabile, nell’anno di competenza e con riferimento alle medesime giornate, con le indennità di maternità, malattia, infortunio, con tutte le indennità di disoccupazione involontaria, anche in agricoltura (NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS Agricola), nonché con l’indennità NASpI erogata in forma anticipata e con le prestazioni integrative di durata dell’indennità NASpI.

Inoltre, non è cumulabile con le tutele previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015 e con l’assegno ordinario di invalidità.

Infine, l’indennità di discontinuità concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.

 

CCNL Ambasciate: a partire da gennaio in arrivo aumenti retributivi

Con la retribuzione di gennaio incrementi dei minimi per il personale delle Ambasciate

Con il CCNL del 6 aprile 2023, sottoscritto dalle OO.SS. di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Pa e Ceuq e i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, sono stati stabiliti nuovi minimi retributivi da erogarsi a partire da gennaio 2024 in favore del personale che lavora presso Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali e Organismi internazionali presenti in Italia. L’accordo prevede aumenti sui minimi a gennaio 2023, gennaio 2024 e gennaio 2025.
Nella tabella riportata di seguito i minimi dal 1° gennaio 2024.

Livello Minimo
A 1 2.070,42
A Super 2.070,42
A 2 1.972,57
B 1 1.901,83
B 2 1.857,24
B 3 1.809,09
C 1 1.771,50
C 2 1.672,36
C 3 1.581,37
C 4 1.485,26

Supporto per la Formazione e il Lavoro e il pagamento dell’indennità

L’INPS fornisce indicazioni operative per la gestione dei percorsi formativi o altre iniziative di politica attiva del lavoro ai fini dell’erogazione del beneficio economico (INPS, messaggio 3 gennaio 2024, n. 27).

L’INPS torna a occuparsi del Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL), riepilogando, nel messaggio in oggetto, il funzionamento del SIISL (Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa) ai fini del pagamento dell’indennità.

 

Si ricorda che, per accedere al beneficio economico – pari a 350 euro mensili per la durata della partecipazione alle attività e nel limite massimo di 12 mensilità – il richiedente deve iscriversi al Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa (SIISL), sottoscrivere il Patto di attivazione digitale e sottoscrivere o aggiornare il Patto di servizio personalizzato presso i Centri per l’Impiego o altro servizio per il lavoro competente, da cui viene avviato a un percorso formativo o ad altra iniziativa di attivazione lavorativa.

 

La partecipazione deve avvenire a una delle seguenti attività:

 

1. orientamento specialistico;

2. accompagnamento al lavoro;

3.attivazione del tirocinio;

4. incontro tra domanda e offerta;

5. avviamento a formazione;

6. sostegno alla mobilità territoriale;

7. lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;

8. supporto all’autoimpiego;

9. servizio civile universale.

 

Nel Patto di servizio personalizzato, sottoscritto presso i Centri per l’impiego o gli altri servizi di lavoro competenti, vengono concordate e definite le attività e gli strumenti di accompagnamento all’inserimento lavorativo più idonei al profilo e alla situazione personale dell’interessato.

 

Tutte le attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro effettuate dal beneficiario di SFL, organizzate a livello nazionale, regionale o locale, vengono registrate nella sezione della Scheda anagrafico professionale (SAP) a cura dei soggetti che le erogano nell’ambito del SIU e sono rese disponibili nel SIISL.

 

Ai fini del riconoscimento dell’indennità SFL, il SIISL effettua poi la lettura della Scheda Anagrafica Professionale (SAP), sul Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro – SIU, alla sezione “Beneficiari ADI ed SFL”.

 

Per il pagamento nel mese di competenza, è necessario che il sistema legga, nel mese, un’attività che rispetti le condizioni come di seguito riportato:

 

– Stato attività: Iniziata, Confermata oppure Terminata o Sospesa;

– Data inizio Attività: con mese Antecedente o Coincidente a quello di Competenza del pagamento;

– Data Inizio Attività rispetto alla Data domanda accolta: Posteriore, Coincidente oppure Antecedente;

– Data fine Attività: è sempre valutata e non deve essere nel mese Antecedente quello di competenza (come nel caso delle date coincidenti);

 

Pertanto, nel caso in cui il SIISL non legga gli eventi collegati all’iniziativa di politica attiva come sopra indicati, è prevista l’interruzione dell’erogazione dell’indennità economica a decorrere dalla mensilità di marzo 2024.

 

Invece, in fase di prima applicazione, i pagamenti, fino alla mensilità di febbraio 2024, verranno disposti in presenza di almeno un’attività che rispetta le seguenti condizioni:

 

– Stato attività: Iniziata oppure Terminata o Sospesa;

– Data inizio Attività: con mese Antecedente o Coincidente a quello di Competenza del pagamento;

– Data Inizio Attività rispetto alla Data domanda accolta: Posteriore, Coincidente oppure Antecedente;

– Data fine Attività: considerata solo se lo Stato attività è Terminata o Sospesa e in tal caso la Data fine Attività non deve essere nel mese Antecedente quello di competenza;

– Patto di servizio: Valido al momento in cui è effettuata la lettura SIISL;

– Eventi condizionanti: Non sono pervenuti nel mese di competenza.

 

Si ricorda che l’interessato deve dare conferma, almeno ogni 90 giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione alle attività, pena, in difetto, la sospensione del beneficio.

 

Decreto di riforma dello Statuto dei diritti del contribuente

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024, n. 2, il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, in vigore dal 18 gennaio 2024, recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della Legge delega di riforma fiscale.

Il D.Lgs. n. 219/2023 interviene su svariati articoli della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), apportando significative modifiche.

In particolare all’articolo 1 dello Statuto viene aggiunto il richiamo ai principi costituzionali, dell’ordinamento dell’UE e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Con la sostituzione dell’articolo 1, comma 3, viene chiarito che le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dallo Statuto nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa. Inoltre, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, le regioni e gli enti locali non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

 

All’articolo 2 dello Statuto, dopo il comma 4, viene aggiunto il nuovo comma 4-bis, secondo il quale le norme tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in esse considerati.

 

Dopo l’articolo 6 viene aggiunto l’articolo 6-bis sul principio del contraddittorio, ai sensi del quale “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”.

Viene, poi, specificato che tale diritto non sussiste per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria deve comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. L’atto adottato all’esito del contraddittorio deve tener conto delle osservazioni del contribuente o darne motivazione del non accoglimento.

 

Numerose modifiche sono apportate anche all’articolo 7 dello Statuto del contribuente, intervenendo sulla disciplina delle motivazioni dei provvedimenti amministrativi. Oltre a ciò, vengono inseriti i nuovi articoli 7-bis e 7-ter, sull’annullabilità e sulla nullità degli atti dell’amministrazione finanziaria.

 

In materia si vizi delle notificazioni, il nuovo articolo 7-sexies specifica che è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. 

 

Con l’inserimento dell’articolo 9-bis viene introdotto espressamente il principio del ne bis in idem nel procedimento tributario, stabilendo che l’amministrazione finanziaria eserciti l’azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d’imposta.

 

Con le modifiche apportate allo Statuto dal nuovo D.Lgs. viene, poi, introdotto anche il principio di proporzionalità dell’azione dell’amministrazione finanziaria e viene disciplinato l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa.

 

Infine, largo spazio viene dedicato alla revisione dell’istituto dell’interpello e viene istituito il Garante nazionale del contribuente.

Fondo Fasa: partita la campagna di adesione per i familiari dei lavoratori

Fino al 16 febbraio 2024 è possibile iscrivere i familiari alla polizza ed usufruire dei servizi sanitari del Fondo

I familiari dei lavoratori dipendenti delle aziende alimentari possono essere iscritti su base volontaria al Fondo Fasa, purché i dipendenti siano iscritti a propria volta. Questo è possibile proprio in virtù del rinnovo del CCNL Alimentari-Industria. Per quel che concerne, quindi, l’iscrizione dei familiari è obbligatorio che la suddetta riguardi tutti i componenti che risultano nello stato di famiglia: coniuge o convivente more uxorio; figli della dipendente o del dipendente non presenti sul medesimo stato di famiglia, purché fisicamente a carico per almeno il 50%. I figli non fisicamente a carico, genitori, nipoti, fratelli, zii, ecc., non possono iscriversi al Fondo e non possono considerarsi inclusi nella copertura, sebbene convivano con il titolare della polizza. Viene precisato, inoltre, nella nota del Fondo, che se i due coniugi o conviventi more uxorio sono entrambi dipendenti da Aziende iscritte al Fondo, questi vengono inseriti entrambi in qualità di titolari e non come beneficiari. Mentre, i figli a carico possono beneficiare della polizza. I familiari possono aderire alla campagna per il Fondo Fasa fino al 16 febbraio 2024. Il pagamento avviene tramite MAV, tramite l’accesso online e previa compilazione del form dedicato.
Per i beneficiari, la quota contributiva ordinaria annua è di 24,00 euro per coniuge o convivente e per figlio fisicamente a carico.

Inoltre, in mancanza di avvenuta iscrizione al Fondo familiari entro il 16 febbraio 2024 da parte dell’iscritto, questi non hanno diritto alle prestazioni sanitarie erogate dalla polizza del Fondo e non è possibile ripristinare la copertura in data successiva al termine della campagna di adesione.
Mentre, qualora il rapporto di lavoro dipendente dovesse interrompersi, o venga meno il versamento della contribuzione da parte dell’azienda, la copertura sanitaria del titolare della polizza termina allo scadere del contratto di lavoro; a differenza dei beneficiari che godono della polizza fino al 31 dicembre 2024, a patto che si sia provveduto al pagamento della quota sanitaria.

Gli esoneri per l’assunzione dei beneficiari di ADI e SFL

Fornite le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi allo sgravio in favore dei datori di lavoro privati (INPS, circolare 29 dicembre 2023, n. 111).

L’INPS ha illustrato le le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

In particolare, la misura è stata introdotta dal Decreto Lavoro (articolo 10, comma 1 e articolo 12, comma 10 del D.L. n. 48/2023), in favore dei datori di lavoro privati che operano le citate assunzioni o trasformazioni contrattuali, prevedendo l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero contributivo  in questione è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. La misura, comunque, viene riconosciuta esclusivamente ai datori che inseriscono l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativaSIISL.

L’INPS, peraltro, sottolinea che, in analogia ad altre misure agevolative ricollegate alla percezione di una prestazione, l’assunzione deve ritenersi riferita ai lavoratori beneficiari del Servizio per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione, e non anche ai soggetti che, avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento, abbiano titolo alla prestazione ancorché non l’abbiano ancora percepita. Pertanto, ai fini del legittimo riconoscimento degli esoneri in trattazione, è necessario che, alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore sia percettore della specifica misura (SFL o ADI). Il rispetto di questo requisito non è, invece, richiesto né nelle ipotesi di proroga del rapporto, né nelle ipotesi di eventuale conversione a tempo indeterminato dello stesso.

La misura e la durata

L’agevolazione, come già detto, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, compreso il contratto di apprendistato, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di 12 mesi.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, questa soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

L’esonero contributivo spetta anche in relazione alle assunzioni dei soggetti beneficiari del SFL o dell’ADI effettuate con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale. In tali ipotesi, viene riconosciuto, per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 333,33 euro (4.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 10,75 euro (333,33/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Inoltre, l’esonero in oggetto, in caso di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, spetta nella misura del 100% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, per la durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data della trasformazione, a cui si aggiungono i periodi di esonero precedentemente fruiti in relazione all’assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale, nella misura del 50% della contribuzione datoriale dovuta.

Infine, la circolare in commento esamina i casi di assunzione intermediate da agenzie per il lavoro o di enti (tra i quali quelli del Terzo Settore), le condizione di spettanza dell’esonero e la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

CCNL Allevatori Zootecnici: da gennaio previsto un aumento sulla retribuzione

Dal 1°gennaio prevista la seconda tranche di aumenti per i dipen­denti delle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici

L’Accordo del 14 novembre scorso sottoscritto dall’Associazione Italiana allevatori e dalla Flai-Cgil, dalla Fai-Cisl, dalla Uila-Uil ha previsto per i dipen­denti dalle organizzazioni degli allevatori, dei consorzi e degli enti zootecnici un adeguamento economico per il biennio 2023-2024, disposto nella misura del 5,5% complessivo.
Ha, pertanto, previsto degli aumenti sui minimi nelle seguenti scadenze:
– 1° novembre 2023,
– 1° gennaio 2024;
– 1° luglio 2024;
– 1° novembre 2024.
Di seguito i nuovi minimi a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Area/Liv. Minimi dal 1° gennaio 2024
1/2 2.220,49
1/3 2.123,82
1/4 2.026,70
1/5 1.954,54
2/1 1.882,43
2/2 1.832,28
2/3 1.759,37
2/4A 1.662,89
2/4B 1.631,24
2/5 1.612,74
2/6 1.539,90
3/1 1.392,35
3/2 1.273,35

 

Riforma delle imposte sui redditi: pubblicato in Gazzetta il D.Lgs.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303, è stato pubblicato il D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 216, di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

L’articolo 1 stabilisce che per l’anno 2024, nella determinazione dell’IRPEF, l’imposta lorda venga calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a 28.000 euro, 23%;

  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;

  • oltre 50.000 euro, 43%.

Inoltre, la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, viene innalzata a 1.955 euro.

 

Sempre per l’anno 2024, la somma a titolo di trattamento integrativo viene riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR sia di importo superiore a quello della detrazione spettante, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

 

L’articolo 2 dispone, poi, che ai fini dell’IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024 in relazione ai seguenti oneri, è diminuito di un importo pari a euro 260:

– gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;

– le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;

– i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

 

In base all’articolo 3, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale alla nuova articolazione degli scaglioni IRPEF, il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2024 viene differito al 15 aprile 2024.

 

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’articolo 4 prevede la maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, per nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Tale agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni, mentre non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Viene specificato che gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente.

 

Infine con l’articolo 5, viene stabilita, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’abrogazione dell’articolo 1 del D.L. n. 201/2011, contenente la disciplina dell’agevolazione fiscale “Aiuto alla crescita economica” (ACE).

Contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS: operazioni di conguaglio

L’INPS indica le modalità di conguaglio da operare nel flusso Uniemens per poter fruire dello sgravio contributivo in favore delle imprese i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2023 (INPS, messaggio 2 gennaio 2024, n. 5).

I datori di lavoro che stipulano un contratto di solidarietà difensiva hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo per l’occupazione e per un periodo non superiore ai 24 mesi, ad una riduzione pari al 35% dell’ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

 

In relazione alla suddetta previsione dell’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996 (convertito in Legge n. 608/1996), l’INPS, nel messaggio in oggetto, elenca in apposito allegato quali sono le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio in esame, destinatarie dei decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2023, dando anche le istruzioni per le operazioni di conguaglio.

 

Infatti, la procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro e le imprese interessate usufruiranno delle riduzioni contributive in argomento mediante le operazioni di conguaglio, da effettuarsi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in commento (ovvero entro il 16 aprile 2024).

 

Con riguardo all’effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, viene precisato che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile.

 

I datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens dovranno compilare il relativo flusso per esporre le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato secondo le modalità sotto riportate.

 

In particolare, all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, devono essere valorizzati i seguenti elementi:

 

nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L990”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021”;

 

nell’elemento <SommaACredito>, devono indicare il relativo importo.

 

La Struttura territoriale competente – accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) – provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege n. 608/1996”.

 

Infine, vengono fornite alcune istruzioni contabili.